I lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici: dal 4/10/22 i corsi antincendio sono individuati dal D.M. 2/9/2021 che prevede 3 livelli di formazione, denominati rispettivamente: 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR
Per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio.
I corsi di formazione antincendio organizzazione rispettano quanto previsto dall’allegato III del D.M. 2/9/2021 per quanto concerne i contenuti, nonché quanto previsto dal documento intitolato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, emanato nel mese di luglio 2022, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
In particolare, durante i corsi di formazione per addetti antincendio verranno effettuate: – Prove di spegnimento con estintori su apposito focolare – Prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua.
Le Aziende o gli Enti la cui tipologia lavorativa è inserita nell’elenco di cui all’Allegato IV del D.M. 2/9/21, dovranno effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità presso il Comando dei VVF; per le Aziende o gli Enti la cui tipologia lavorativa non è inserita nell’elenco di cui all’Allegato IV del D.M. 2/9/21 l’effettuazione dell’esame al Comando non è richiesto.
I corsi di formazione previsti dal D.M. 2/9/21 hanno la seguente durata: – Addetti Antincendio in attività di LIVELLO 1: 4 ore (ex corso rischio basso); – Addetti Antincendio in attività di LIVELLO 2: 8 ore (ex corso rischio medio del D.M. 10/3/98; – Addetti Antincendio in attività di LIVELLO 3: 16 ore (ex corso rischio alto).
NORMATIVA: art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08
STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO Corso per lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.