Nel mondo della formazione, la proprietà e consegna degli attestati conseguiti è un annoso argomento, che fornisce diverse modalità di lettura e interpretazione.
I lavoratori che partecipano ai corsi di formazione e superano il test ricevono un attestato nominale, che il datore di lavoro non dovrebbe rifiutarsi di consegnare. Questo potrebbe sembrare una violazione dei diritti del lavoratore, ma si incappa in alcune lacune legislative che non rendono l’interpretazione delle stesse nette e chiare.
Nel D.Lgs. 81/2008, per esempio, non è evidenziato un obbligo preciso, ma si accenna al fatto che le competenze acquisite dalla persona a seguito della formazione siano registrate nel libretto formativo del cittadino. Quest’ultimo non è però entrato in vigore in tutte le Regioni. L’Accordo Stato Regioni del 2012 parla dell’argomento come atto opportuno, indicando che la copia dell’attestato di formazione andrebbe rilasciata al dirigente, al preposto e al lavoratore.
Guardando invece il punto di vista della protezione dei dati personali, il Garante ha chiarito che tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda sono da rendere disponibili all’interessato che lo richieda.
In conclusione, la consegna degli attestati ai lavoratori, pur non essendo espressamente obbligatoria, si rifà al buon senso. Riferendosi però alla tutela della propria privacy, gli attestati sono documenti personali, quindi di fatto di proprietà anche della persona che li ha conseguiti.